La decisione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione dello scorso 30 luglio 2024 fa seguito alla presa di coscienza dell’attuale rilevanza degli affidamenti diretti nel settore degli appalti pubblici, sia in termini numerici che in termini economici.
Il Vademecum si pone come documento volto a chiarire i principali snodi del sistema a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) e dell’intervento della digitalizzazione del mercato dal 1 gennaio 2024, riportando anche pareri e pronunce di chiarimento dell’ANAC e del MIT resi in merito a specifici aspetti.
Nel documento vengono illustrate ed approfondite le fonti normative che ne disciplinano la procedura. Si riportano di seguito i principali punti chiave del documento:
- Non necessario ricorso all’effettuazione di preventive indagini di mercato e non necessaria acquisizione di una pluralità di preventivi.
- Centralità della decisione a contrarre (o atto equivalente), che secondo quanto espressamente previsto dall’art. 17 comma 2 del d.lgs. 36/2023, individua: l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale. L’ affidamento avviene, pertanto, con un unico atto dopo l’individuazione dell’affidatario.
- Discrezionalità della stazione appaltante nell’individuazione delle modalità con cui devono essere documentate le “esperienze idonee”, ossia le precedenti attività espletate dall’operatore economico in ambiti anche non strettamente analoghi all’oggetto della gara ma tuttavia idonei a garantite la buona riuscita dell’affidamento.
- Possibilità di ricorrere all’istituzione ed utilizzo di appositi Elenchi o Albi di Operatori Economici.
- Applicabilità dei principi generali di cui agli artt. da 1 a 11 del d.lgs. 36/2023 ed in particolare i principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato.
- Applocabilità del principio di rotazione. Inoltre, non è più vietato il rinvito dell’”operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento”, ma soltanto il rinvito del “contraente uscente” ossia del soggetto che ha conseguito la precedente aggiudicazione.
- Semplificazione in ordine al controllo dei requisiti per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro (Art. 52 -Controllo requisiti).
- Esclusione dell’obbligo di garanzia provvisoria per gli affidamenti diretti (Art. 53 – garanzie).
- Fasi affidamento diretto: FASE PRELIMINARE (Nomina del RUP; Predisposizione di una relazione progettuale semplificata da porre a base dell’affidamento diretto; Verifiche preliminari circa l’esistenza della deroga all’obbligo di prioritario ricorso al MePA e ai sistemi telematici regionali); FASE DI SELEZIONE INFORMALE (Eventuale indagine di mercato o richiesta di preventivo/i; Verifica requisiti per affidamenti superiori a 40. 000 euro); FASE DI AFFIDAMENTO (Determina di affidamento e Pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”).
- Chiarimenti circa la possibilità di ricorrere all’affidamento diretto di un accordo quadro.
Per quanto concerne la digitalizzazione degli affidamenti indiretti, si chiarisce che:
- Il CIG deve essere acquisito in modalità digitale al termine della procedura di affidamento diretto.
- La fase di selezione informale nella quale il RUP della stazione appaltante può procedere eventualmente ad indagini di mercato o all’acquisizione di più preventivi o anche di un solo preventivo che vengono valutati discrezionalmente dalla stazione appaltante può avvenire con o senza l’impiego di una piattaforma certificata.
- Sarà a breve disponibile la nuova scheda SIM (scheda di indagine di Mercato) che consente di gestire digitalmente la fase preventiva all’affidamento ed in particolare di effettuare i controlli dei requisiti anche per questi affidamenti diretti di lavori servizi e forniture tramite accesso al FVOE.
- Le stazioni appaltanti sono tenute all’invio anche della scheda digitale di stipula del relativo contratto, nonché delle successive schede relative all’esecuzione e alla regolare esecuzione o collaudo.
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MV