Appalti: nell’affidamento diretto non bisogna indicare una “base d’asta”

Quando un ente pubblico affida un lavoro o un servizio senza fare una vera e propria gara — il cosiddetto affidamento diretto — non ha senso indicare una “base d’asta”. A dirlo è il TAR Lombardia, con una sentenza che chiarisce un aspetto spesso frainteso nel mondo degli appalti.

La base d’asta, infatti, serve a dare il via a una competizione tra più offerte, permettendo alle aziende di presentare ribassi o proposte migliorative. Ma se non c’è nessuna gara, e quindi non ci sono concorrenti da confrontare, fissare una base d’asta non ha alcuna utilità pratica.

Nel caso analizzato dal TAR, la pubblica amministrazione aveva deciso di affidare un servizio in via diretta, dopo aver verificato che non esistevano altri operatori in grado di svolgere quella specifica attività. Il tribunale ha ricordato che, in queste situazioni, non è necessario indicare un importo come “base d’asta”, perché non si tratta di un procedimento competitivo.

In altre parole: la base d’asta serve solo quando più imprese si sfidano per ottenere l’appalto. Se invece l’amministrazione sceglie un fornitore direttamente, la somma da spendere deve semplicemente essere quella ritenuta congrua e motivata, non un valore di partenza per una gara che, di fatto, non esiste.

La sentenza invita quindi le amministrazioni a concentrarsi sulla trasparenza e sulla correttezza della procedura — in particolare nella verifica che non ci siano alternative sul mercato — piuttosto che su formalità non essenziali.

IC