Secondo ANAC, non l’assenza di fondi.
‹‹Un Comune non può giustificare il mancato rispetto degli obblighi normativi di trasparenza e pubblicazione degli atti sostenendo di non aver fondi, e di aver atteso i finanziamenti pubblici per il rifacimento del sito istituzionale, compreso l’adeguamento della sezione “amministrazione trasparente”. Questo specie se l’inadempimento è stato reiterato nel tempo, per diverse annualità, con la gravità delle carenze rinvenute››
Questo è quanto affermato dal Consiglio di ANAC nella delibera n.114 del 15 marzo scorso.
Per ribadire la questione dell’importanza della trasparenza amministrativa ANAC è intervenuta nei confronti di un comune del Lazio, ordinando che tale comune, entro trenta giorni dalla notifica della delibera, pubblichi tutti i dati, le informazioni e gli atti di obbligatoria ostensione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del proprio sito web.
Dunque, ANAC, in qualità di autorità di vigilanza in materia di trasparenza amministrativa, ha accertato la non giustificabilità dell’assenza di risorse come scusante per la mancata diffusione delle informazioni che sono (e dovrebbero essere) di dominio pubblico.
La trasparenza amministrativa è un principio di fondamentale importanza nel dibattito odierno: tale principio risulta cruciale anche per le attività di riforma e investimento relative al PNRR, che dovrebbero risultare il più conoscibili possibile, e tra le altre cose strettamente correlato al monitoraggio civico di cui si avvale LIBenter e tante altre associazioni della società civile.
È possibile trovare tale principio, per interpretazione teleologica e sistemica, anche all’interno della Costituzione italiana, all’articolo 97, che tratta il funzionamento della Pubblica Amministrazione; ma più specificamente, si parla di “trasparenza amministrativa” nel Codice dei contratti pubblici del 2006 e già prima nella legge 241/1990; tutto ciò essendo codificato nel 2009 dalla legge n. 150.
È tuttavia con la legge 190/2012 (e nello specifico nel decreto legislativo n.33/2013) che il principio prende forma in maniera concreta nel tessuto normativo italiano, diventando il vero strumento di trasparenza dell’agire pubblico.
La trasparenza amministrativa è inoltre un principio di dominio europeo: lo troviamo agli articoli 41 e 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Anche nell’ambito del Consiglio d’Europa la libertà d’informazione contenuta nell’articolo 10 è andata evolvendosi nel senso di un “diritto all’accesso alle informazioni amministrative”.
In fin dei conti, tutte le norme riguardanti la divulgazione delle informazioni di dominio pubblico fungono da presidio nei confronti di un diritto fondamentale di ciascun individuo: il diritto a conoscere, ad informarsi, anche dell’attività amministrativa, per esercitare la propria sovranità democratica autenticamente. Le informazioni detenute dalla PA non sono infatti proprie dell’amministrazione stessa, ma appartengono al popolo.
Tale diritto, inoltre, può essere interpretato secondo una sua ulteriore accezione: può fungere infatti da strumento di controllo nei confronti del buono andamento e del buon funzionamento dell’attività amministrativa e può in questo senso svolgere il ruolo di garante della prevenzione della corruzione.
Marta Venturelli