Il presidio contro l’uso distorto delle risorse finanziarie del PNRR

di Nicoletta Parisi

Il sistema di controllo predisposto sull’esecuzione del PNRR non mette nel nulla i presidi istituzionali e giuridici previsti in generale dal nostro ordinamento, se mai interviene con qualche correttivo di cui qui si darà conto sinteticamente.  

Tutte le istituzioni nazionali operano già, in via generale, sulla base del principio di assimilazione, secondo il quale ogni Stato membro deve garantire alle risorse finanziarie dell’Unione una protezione pari a quella accordata alle proprie, adempiendo agli obblighi incombenti in virtù dell’adeguamento agli atti dell’Unione in materia, segnatamente la direttiva PIF e il regolamento istitutivo della Procura europea. 

La protezione delle risorse conferite ai PNRR nazionali non altera l’equilibrio nell’esercizio dei poteri europei e nazionali: il dispositivo europeo di ripresa e resilienza richiede, come noto, che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, dovendo dotarsi di un sistema efficace ed efficiente di controllo interno, anche recuperando gli importi erroneamente conferiti agli enti attuatori o utilizzati in modo non corretto.  

Il sistema di contrasto delle frodi, della corruzione, dell’uso distorto delle risorse finanziarie ha anzitutto una leva preventiva stabilita a partire dalla legge 190/2012, che si basa su un processo “a cascata”: a livello centrale è situata ANAC; a livello “locale – entro ogni singolo ente pubblico – vi è il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT). Ad ANAC è assegnato un compito di regolazione, tramite quel fondamentale atto di indirizzo rappresentato dal PNA e altri atti a portata generale e ulteriori poteri di vigilanza e controllo – funzionali a garantire il corretto esercizio delle prerogative in materia da parte di ciascun ente pubblico – nonché di sanzione e di ordine, sostenuti da poteri ispettivi esercitabili (anche delegando la Guardia di finanza o l’Ispettorato per la funzione pubblica), mediante richiesta di informazioni, atti e documenti alla pubblica amministrazione. Ad ogni ente pubblico è richiesta l’adozione di un Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) che recepisca gli indirizzi contenuti nel PNA. Nei Piani si deve tener conto di tutte le misure che l’ordinamento italiano contempla in materia di prevenzione delle condotte che possono minare l’integrità dell’ente: le modalità per la soluzione dei conflitti di interesse, le vie per assicurare la trasparenza amministrativa, gli strumenti per la protezione di chi segnala condotte irregolari o illeciti (o anche solo rischi che esse si radichino), le soluzioni per assicurare adesione sostanziale ai codici di comportamento. 

La leva repressiva resta affidata all’autorità giudiziaria penale: preesistenti (al PNRR) protocolli di collaborazione con la procura della Corte dei Conti e con l’Autorità Nazionale Anticorruzione assicurano la circolazione delle informazioni in funzione tanto di prevenzione che di repressione delle condotte di reato. 

 Quanto all’autorità giudiziaria amministrativa, qualcosa vi è da dire a proposito dell’intervento del legislatore sulle procedure amministrative a fini di evitare che il rispetto del principio secondo il quale ogni atto giuridico deve essere giustiziabile confligga con le esigenze di rapidità nella “messa a terra” delle misure del PNRR: i correttivi introdotti (dei quali si dirà) sembrano attuare un corretto bilanciamento fra i due valori in campo.  

Direzione Nazionale Antimafia, Unita di Informazionale Finanziaria per l’Italia (UIF), Corpo della guardia di finanza e Comitato nazionale per la lotta alle frodi comunitarie (COLAF) non vedono modificato il proprio ruolo centrale nel contrasto dei reati a contenuto economico.  

La Corte dei Conti viene confermata nel compito di istituzione deputata al controllo successivo sulla gestione delle risorse. La sua funzione viene  rafforzata, poiché si dispone che essa svolga valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l’acquisizione e l’impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR, riferendo al Parlamento sullo stato di attuazione di esso almeno semestralmente.  E’ una funzione che si raccorda, all’insegna del principio di cooperazione, con quella ricoperta dalla Corte dei conti europea. La Corte ha già adempiuto a questo compito una prima volta, dando conto dello stato di avanzamento di investimenti e riforme, ivi comprese le criticità che l’esecuzione del Piano incontra. 

Di seguito è possibile consultare le relazioni della Corte dei Conti sullo stato di attuazione del PNRR: